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DIRETTIVA SUP: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PREVISTE NEL DECRETO DI ATTUAZIONE

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DIRETTIVA SUP: LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PREVISTE NEL DECRETO DI ATTUAZIONE Facciamo seguito alla nostra circolare Gestione Imprese n. 100 del 5 novembre attraverso la quale davamo notizia dell’approvazione, per parte del CdM, del decreto di attuazione della direttiva (UE) 2019/904 relativa alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, per forni re di seguito alcuni dettagli circa lo schema del decreto in oggetto.Il decreto di recepimento della direttiva sopracitata, cosiddetta direttiva SUP, si compone di 17 articoli ed illustra quelle che sono le proprie finalità e i propri obiettivi all’Art.1:“prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e sulla salute umana, promuovendo la transizione verso un’economia circolare”. L’ambito di applicazione del presente decreto (Art. 2) vede interessati:•I prodotti di plastica monouso (elencati nell’allegato che verrà incluso nel testo ufficiale) •i prodotti in plastica oxo-degradabile •gli attrezzi da pesca contenenti plastica.All’Art.4 viene disciplinata la riduzione al consumo al 2026 rispetto al 2022 dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’Allegato. Viene riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese che acquisteranno e utilizzeranno prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A (riduzione al consumo) e parte B (restrizioni all’immissione sul mercato) , che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.Segue a tale disposizione il divieto di immettere sul mercato i prodotti di plastica monousoelencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile sebbene venga comunque prevista una clausola ‘salva scorte’necessaria per l’esaurimento definitivo di tali prodotti. Tuttavia non rientrano nel divieto di immissione nel mercato i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento, nei casi previsti dal comma 3 del medesimo articolo vale a dire:•ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti•qualora l’impiego del prodotto in considerazione sia previsto in circuiti controllati•se le alternative a quel specifico prodotto non forniscono adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza

qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore).All’Art. 6 vengono disciplinati i requisiti che dovranno possedere alcuni prodotti in plastica monouso. A riguardo è stato stabilito che, a decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica potranno essere immessi sul mercato solo a condizione che i tappi e i coperchi restino attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto (anche in questo caso viene prevista una clausola ‘salva scorte’). Per quanto ne concerne le bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri (elencate nella parte F dell’Allegato) quest’ultime dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 (bottiglie in PET) e il 30% a partire dal 2030.Sempre in riferimento al medesimo allegato, nella parte D sono elencati i prodotti in plastica che dovranno soddisfare specifici requisiti di marcatura (Art. 7), secondo le modalità indicate dal regolamento (UE) 2020/2151. L’Art. 8 prevede l’obbligo di gestione dei rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’Allegato, nell’ambito di sistemi di responsabilità estesa del produttore. I produttori dovranno assicurare infatti la copertura degli extracosti in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto. I Sistemi EPR dovranno, in tal senso, garantire le seguenti percentuali di raccolta differenziata (Art. 9) finalizzata al riciclaggio deirifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato: 77% entro il 2025 e 90% entro il 2029. Nell’Art. 10 vengono definite le misure di sensibilizzazione per i consumatori. In particolare, viene prevista l’adozione da parte del MITE, in accordo con il MISE, di una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l’adozione un comportamento responsabile nell’acquisto di prodotti in plastica monouso.All’Art. 14 vengono introdotte le sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del provvedimento.

Rimaniamo in attesa della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale..

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